Obbligo rimozione amianto privati: ecco le sanzioni penali previste in caso di mancata rimozione

7 luglio 2017

Con la legge numero 257 nel 1992 in Italia è stato vietato l’uso e la commercializzazione di manufatti contenenti amianto a causa dell’elevato grado di pericolosità dovuto alla dispersione di fibre e polveri nocive.

Soltanto dal 2013 però sono previste sanzioni per coloro che non rispettano la norma e non comunicano alla Asl la presenza di amianto.

Ma cosa prevede esattamente la norma di riferimento? Quando scatta la sanzione amministrativa e penale? Quali sono le sanzioni amianto previste?

L’obiettivo di questo articolo è proprio quello di fare chiarezza sulla rimozione e smaltimento amianto, individuando gli obblighi che nascono in capo a coloro che rilevano la presenza di amianto nel loro edificio o condominio e le relative sanzioni previste dalla norma in caso di mancata comunicazione agli organi competenti.

 

ETERNIT OBBLIGO RIMOZIONE: le forme dell’amianto

Prima di parlare delle sanzioni amianto, credo che sia opportuno descrivere brevemente quali sono le forme in cui può presentarsi questo materiale.

Esistono due tipologie di amianto:

  • Amianto in forma compatta
  • Amianto in forma friabile

L’amianto in forma compatta è meno pericoloso dal momento che non può essere sbriciolato se non si utilizzano determinati attrezzi meccanici: in questo caso la diffusione di fibre e polveri nell’aria è meno probabile.

Nel caso dell’amianto compatto l’obbligo di rimozione scatta solo quando lo stato di degrado è molto elevato: in questo caso il proprietario dell’immobile ha l’obbligo di contattare un tecnico abilitato per fare un’ispezione e, successivamente, una ditta specializzata iscritta all’Albo Nazionale Gestori Ambientali per la rimozione.

L’amianto in forma friabile è molto più pericoloso per le persone perché può essere ridotto in polvere con una semplice azione manuale: in questo modo la diffusione delle polveri nocive è molto più semplice.

Il proprietario dell’edificio oppure l’amministratore, nel caso di un condominio, è tenuto a comunicare alla Asl di riferimento (L.r. 31.07.2012 n. 14) la presenza di amianto friabile secondo quanto previsto dalla norma di riferimento.

La mancata comunicazione della presenza di amianto in matrice friabile determina una sanzione che va da un minimo di € 2.000 ad un massimo di € 5.000, solo nel caso in cui sia stato avviato un censimento degli edifici da parte della Regione di residenza.

Inoltre, se dal censimento degli edifici avviato dalla Regione emerge che nello stabile è presente amianto, al proprietario verrà inviato dall’Ufficio Ambiente di competenza, un ordine di smaltimento: da questo momento ha 30 giorni di tempo per provvedere.

Le sanzioni amianto in caso di mancato trattamento incapsulante o di omissione di smaltimento, vanno da un minimo di €500 ad un massimo di €3.500.

 

OBBLIGO SMALTIMENTO ETERNIT: normativa.

Mentre il primo punto della normativa sull’obbligo rimozione amianto privati sancisce il divieto di produzione e commercializzazione di manufatti contenenti amianto, il secondo punto tratta gli “obblighi dei proprietari/detentori dei manufatti contenenti amianto”.

La legge di fatto non prevede l’obbligo di bonifica assoluto ma sancisce il dovere di individuare le presenza di materiali contenenti questa sostanza: tale passaggio è fondamentale per predisporre le misure di controllo più adeguate e per gestire in modo impeccabile il rischio.

Una volta che il proprietario dell’immobile ( o l’amministratore nel caso di un condominio) ha accertato la presenza di amianto, deve provvedere al censimento, alla mappatura e alla successiva comunicazione alla Asl.

Nel caso di comprovata pericolosità delle strutture in amianto la Asl deve intervenire, diversamente scatta il reato di omissione di atti di ufficio.

In queste circostanze può essere utile rivolgersi all’Associazione Esposti Amianto (AEA) per ricevere assistenza.

Il proprietario dell’immobile può scegliere di trattare il materiale con materiale incapsulante certificato eseguendo una valutazione dello stato di conservazione* oppure decidere di rimuovere l’amianto senza realizzare alcuna valutazione del rischio**.

Manutenzione, trattamento, demolizione, trasporto e smaltimento devono avvenire nel pieno rispetto della normativa: l’inosservanza determina sanzioni penali sia per coloro che affidano i lavori sia per coloro che li eseguono.

** * nel caso in cui decida di farla allora deve attuare i metodi previsti dall’indagine e rispettare le tempistiche fissate.

 

Eternit obbligo rimozione: cosa deve fare l’impresa che svolge i lavori?

L’impresa che si occupa di rimuovere l’amianto (oppure di eseguire un intervento di incapsulamento o di parziale sostituzione) ha l’obbligo di predisporre un piano di lavoro che dovrà essere inviato al PRESAL (Servizio Prevenzione Ambianti di Lavoro) e alla Asl almeno trenta giorni prima dell’inizio dei lavori.

L’inizio dei lavori prima di questo periodo è consentito soltanto in casi di urgenza, quando dall’analisi emerge un rischio elevato per la salute pubblica.

 

OBBLIGO RIMOZIONE AMIANTO PRIVATI: quali sono le multe previste chi abbandona l’amianto sul suolo pubblico?

L’amianto è un rifiuto pericoloso e come tale deve essere smaltito seguendo tecniche ben precise.

L’abbandono di amianto sul suolo pubblico viene punito con pesanti sanzioni amministrative.

Prima delle modifiche introdotte dal D.Lgs 205/2010 il privato cittadino era punito con una sanzione da €105 a €620.

L’articolo 34 del D.Lgs 205/2010 ha introdotto delle modifiche, incrementando la sanzione amministrativa da un minimo di €300 ad un massimo di €3.000: tale importo aumenta nel caso di abbandono rifiuti pericolosi.

Il privato deve in questo caso provvedere alla rimozione, allo smaltimento dell’amianto e al ripristino dello stato dei luoghi in cui ha abbandonato il materiale.